Onorevoli Colleghi! - In Italia, i criteri assuntivi per la stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie non prevedono tra le persone assicurabili coloro i quali hanno un'età superiore a settantacinque anni. Quindi, nello stabilire la durata della polizza, si deve sempre considerare che l'assicurazione non può protrarsi oltre tale limite di età.
      Le persone con un'età anagrafica così avanzata, senza un'opportuna previsione legislativa, sarebbero quindi escluse dalla copertura assicurativa e continuerebbero ad essere, perciò, private di uno strumento utile per consentire loro di partecipare, con serenità e sicurezza, a quella socializzazione che si svolge, ad esempio, oramai costantemente presso i centri sociali per anziani, che rappresentano dei veri e propri punti di approdo e di sostegno per molti di loro (in molte zone del Paese rappresentano gli unici punti di riferimento sociale, culturale e ricreativo per la popolazione anziana).
      Si tratta di centri sociali per anziani che, periodicamente o annualmente, organizzano, per periodi di tempo limitati, gite e soggiorni, momenti di svago e di riposo, lontano dalle loro strutture o che promuovono la socializzazione stessa attraverso serate danzanti o appuntamenti di vario intrattenimento, presso le loro sedi.
      Al contempo, inoltre, sono tante le persone anziane impegnate in attività di volontariato, che svolgono funzioni sociali importanti e che meritano, perciò, particolare cura e attenzione legislativa, nell'intento di tutelarne un ruolo, un compito

 

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e uno spazio sociale che vanno qualificandosi ed estendendosi sempre più.
      La presente proposta di legge intende contribuire a prevenire e a rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione tra la popolazione anziana, soprattutto tra le persone con un'anzianità anagrafica avanzata, garantendo opportuni interventi finalizzati alla socializzazione.
      Scopo fondamentale della proposta di legge è garantire alle persone ultrasettantacinquenni una tranquilla e dignitosa fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni ricreative e sociali, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personali, realizzando l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze, promuovendo e salvaguardando la salute del singolo e della collettività, sviluppandone il massimo di autonomia e di autosufficienza.
      Per queste ragioni, l'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce, presso l'Istituto nazionale assicurazioni Spa, il «Fondo di garanzia per la copertura assicurativa in favore degli anziani di età superiore a settantacinque anni», destinato alla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie degli anziani che svolgono attività di volontariato o che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.
      Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e da un contributo determinato sulle polizze infortuni e malattie, stipulate dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni.
      Un contributo misto, capace di realizzare una finalità sociale di indubbio valore e di sicura e non più rinviabile esigenza, avvertita dalle associazioni impegnate in questo settore e in particolare dall'Associazione nazionale dei centri sociali, comitati anziani e orti, da anni impegnata per la promozione e lo sviluppo della socialità fra gli anziani. Promozione e sviluppo che è compito dello Stato favorire, anche attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi che vanno a colmare lacune legislative come quella affrontata dalla presente proposta di legge.
 

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